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Torino: badanti e periodo di prova

Come funziona l’assunzione di una badante a Torino? È possibile effettuare un periodo di prova? Approfondiamo l’argomento in questo articolo.

Il rapporto di lavoro nell’ambito domestico, ossia quello delle colf, delle badanti, delle collaboratrici domestiche, è senza dubbio uno dei rapporti lavorativi meno tutelati nel nostro ordinamento, soprattutto con riferimento alla facilità con cui il datore di lavoro può licenziare la collaboratrice domestica, la colf, la badante. Oltre che sotto questo profilo, il rapporto di lavoro delle badanti e colf può essere particolarmente precario anche nella sua fase di avvio. Le parti del rapporto di lavoro, infatti, possono prevedere un periodo di prova per badanti. In questo caso, fino alla fine del periodo di prova, il datore di lavoro può chiudere il rapporto con la badante senza nemmeno rispettare il preavviso di licenziamento. C’è comunque da dire che anche la badante può, in questo primo periodo, andarsene senza preavviso dal posto di lavoro.

Il periodo di prova, come vedremo, non può mai avere una durata eccessivamente lunga e la sua durata massima dipende dal livello di inquadramento della badante.

Il patto di prova con la badante

La legge prevede la possibilità che datore di lavoro e lavoratore, quando firmano il contratto di lavoro, inseriscano anche un patto di prova o clausola di prova. Tale patto può essere inserito direttamente nel testo del contratto di lavoro oppure può essere firmato a latere in un apposito accordo scritto.

Il patto di prova ha la funzione di non rendere subito definitiva l’assunzione del dipendente e di permettere alle parti, nel primo periodo del rapporto di lavoro, di valutare la convenienza di quel determinato lavoro per entrambe.

Può, infatti, accadere che un lavoratore sia attratto da un determinato posto di lavoro ma poi, all’atto pratico, quando si trova effettivamente a lavorare lì dentro, qualcosa non lo convinca. Viceversa, un’azienda potrebbe assumere un dipendente che, sulla carta, leggendo il curriculum, ha tutte le caratteristiche auspicate ma poi, nel concreto svolgimento del lavoro, potrebbe rimanere delusa e volere dunque porre fine al rapporto di lavoro. Almeno in teoria, dunque, il patto di prova è una clausola che avvantaggia entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Il patto di prova prevede che vi sia, quando sorge un rapporto di lavoro, un primo periodo durante il quale sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono decidere di interrompere il rapporto lavorativo senza alcuna motivazione e senza rispettare il periodo di preavviso che deve essere, nella generalità dei casi, concesso all’altra parte in caso di recesso e la cui durata è fissata nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto lavorativo.

Sono i contratti collettivi nazionali di lavoro a dover determinare la durata massima del periodo di prova. È evidente che non si può tenere un lavoratore precario a vita e, dunque, il periodo di prova deve essere limitato al tempo necessario a consentire alle parti di valutare se sono soddisfatte di quel rapporto di lavoro o meno.

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