quando badante diventa mamma aes domicilio

Quando la badante di Torino diventa mamma

Dare luce ad un figlio è l’esperienza più alta che la vita possa offrire a sé stessa; ma questa esperienza non sempre viene apprezzata e regolamentata come dovrebbe nel mondo del lavoro dove, senza alcuna ombra di dubbio, tale esperienza è vista come intralcio o, comunque, come un’occasione – qualora non si seguano a menadito i precetti della legge – per licenziare.

Questo è vero soprattutto per chi svolge la professione di badante a Torino.

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La Badante e la maternità

Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto, durante il quale la stessa percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Tale diritto e la relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Così come disciplinato dalla normativa, la sospensione dell’attività lavorativa riguarda i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi, oltre che, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, nei giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva. Tuttavia, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, il Testo Unico prevede che le lavoratrici abbiano la possibilità di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Nel caso in cui la futura mamma opti per questa seconda opzione, l’unica condizione richiesta è che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non pregiudichi la salute della gestante e del nascituro.

Per poter richiedere l’indennità di maternità per la collaboratrice domestica devono risultare versati a suo carico 52 contributi settimanali (anche estranei al settore del lavoro domestico) nei 24 mesi precedenti all’astensione obbligatoria o, in alternativa, 26 contributi settimanali nel corso dei 12 mesi precedenti alla richiesta. Se la contribuzione non è sufficiente a raggiungere i requisiti per l’indennità può comunque servire per accedere all’assegno di maternità.

Prima dell’inizio della maternità e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. La lavoratrice è tenuta inoltre a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto. Come negli altri casi anche per i collaboratori domestici la domanda di congedo va presentata sul portale web del Servizio di previdenza nazionale (www.inps.it), oppure rivolgendosi ai servizi telematici degli enti di patronato o, ancora, telefonando al Contact Center al numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da cellulare.